Art. 4.
(Forme associate e istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 4 a 11 dello stesso articolo 2-quater.